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CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - PUBBLICATO IL DECRETO DI RIFORMA





LA RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. 24 GIUGNO 2010 - Il Consiglio dei Ministri da il via alla codificazione del processo amministrativo

Il Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010 ha approvato un decreto legislativo (“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”), per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 44 della legge n. 69 del 2009.
Un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali: snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo all’imprescindibile fase cautelare.
Si tratta di una riforma codicistica di portata storica, la cui esigenza è unanimemente riconosciuta, perchè il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. 17 agosto 1907, n. 642; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; legge 21 luglio 2000, n. 205) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali.
Si tratta, quindi, in assoluto, della prima codificazione del processo amministrativo nella storia d’Italia e, anche, dalla nascita del diritto amministrativo moderno.
A ciò si aggiunge l’obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giuresprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.
Il complesso lavoro di codificazione (conformemente a quanto previsto dalla legge delega e su incarico del Governo) si è svolto, preliminarmente, nell’ambito di una speciale Commissione istituita dal Presidente del Consiglio di Stato, alla quale hanno contribuito significative professionalità delle altre Magistrature e del mondo accademico e forense.
Successivamente ha acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.


2. 7 LUGLIO 2010 - Il nuovo processo amministrativo in Gazzetta

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 (Supplemento Ordinariuo n. 148) il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recamte "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".
L’entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2010.


2.1. Struttura del decreto

Il Codice in questione è composto di 137 articoli, suddivisi in cinque libri, a loro volta divisi in capi ed ha in calce tre allegati, composti, a loro volta, di 23 articoli tra norme di attuazione, transitorie e di abrogazione.

Il Codice in questione è articolato nel seguente modo:
Allegato 1 – "Codice del Processo Amministrativo":
• Libro Primo: “Disposizioni Generali” (artt. 1 – 39);
• Libro Secondo: “Processo Amministrativo di Primo Grado” (artt. 39 – 90);
• Libro Terzo: “Impugnazioni” (artt. 91 – 111);
• Libro Quarto: “Ottemperanza e Riti Speciali” (artt. 112 – 132);
• Libro Quinto: “Norme Finali” (artt. 133 – 137).

Allegato 2 - “Norme d’attuazione” (artt. 1- 16);

Allegato 3 - “Norme transitorie” (artt. 1 – 3);

Allegato 4 - “Norme di coordinamento e abrogazioni” (artt. 1 – 4).


2.2. Le principali novità del Codice del processo amministrativo

Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Codice del processo amministrativo, adottato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in Gazzetta ufficiale 7 luglio 2010, n. 156). Il decreto contiene, oltre al Codice, anche 3 allegati relativi alle norme di attuazione del codice, alle norme transitorie e alle norme di coordinamento e abrogazioni.
Il Codice opera un riordino delle vigenti disposizioni sul processo amministrativo con l’obiettivo di assicurare snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, garantire la ragionevole durata del processo nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato.

Esso è composto da 137 articoli suddivisi in cinque libri dedicati rispettivamente alle disposizioni di carattere generale, alla disciplina del processo di primo grado, delle impugnazioni, dell’ottemperanza e dei riti speciali e alle disposizioni finali.
Il provvedimento modifica numerosi aspetti del processo amministrativo.
Di seguito sono illustrate alcune delle novità di maggiore rilievo.

Azione di condanna (art. 30)

Tutti i ricorsi con i quali si impugna un provvedimento amministrativo o si lamenta l’omissione di un’attività amministrativa possono contenere l’azione di risarcimento danni. Nei casi di giurisdizione esclusiva, l’azione di condanna può essere presentata anche in via autonoma.
Se non si chiede l’annullamento di un provvedimento, la domanda di risarcimento danni deve essere proposta entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento; se invece è stata proposta l’azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Competente a decidere sulla domanda risarcitoria è il giudice amministrativo sia nel caso di lesione di interessi legittimi, sia, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. Nel determinare il risarcimento del danno il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento delle parti e comunque esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

Procedimento cautelare (artt. 55, 56 e 61)

Per il procedimento cautelare il codice prevede tre tipologie diverse: le misure cautelari collegiali, le misure cautelari monocratiche e le misure cautelari anteriori alla causa.
Secondo la forma ordinaria, l’istanza cautelare collegiale è presentata quando sussiste un pregiudizio grave e irreparabile tale da non consentire di aspettare la decisione sul ricorso.
La domanda cautelare è improcedibile fino a quando non viene presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito. Essa è discussa in camera di consiglio venti giorni dopo l’ultima notificazione e dieci giorni dopo il deposito del ricorso.
L’ordinanza con cui è disposta la misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito.
Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale di disporre misure cautelari provvisorie.
Il decreto che accoglie la richiesta di misure cautelari provvisorie è efficace sino alla data della camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio nei termini previsti.
In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione di misure che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza perde effetto se entro 15 giorni dalla sua emanazione non viene notificato il ricorso con domanda cautelare ed esso non è depositato nei successivi 5 giorni con istanza di fissazione dell’udienza. In ogni caso le misure cautelari anteriori alla causa perdono effetto decorsi 60 giorni dalla loro emissione.

I mezzi di prova (artt. 63 - 69)

Tra le novità in tema di mezzi di prova si segnalano l’introduzione della prova testimoniale in forma scritta (articolo 63, comma 3) e una disciplina puntuale per la consulenza tecnica d’ufficio e la verificazione.
Tali mezzi di prova possono essere disposti solo dal collegio e demandati ad ausiliari ovvero a organi o enti estranei al giudizio; la verificazione non è mai ammissibile in relazione a fatti rilevanti per la determinazione del danno risarcibile (articoli 66 e 67).

Norme finali (artt. 133 - 137)

Il codice elenca le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: sono comprese tra l’altro le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalle autorità amministrative indipendenti (art. 133, comma 1, lett. j).
Inoltre il codice contiene un elenco delle materie nelle quali la cognizione del giudice amministrativo è estesa anche al merito.
Tra esse rientrano in particolare le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle autorità amministrative indipendenti (articolo 134, comma 1, lett. c).
Infine il codice indica le controversie devolute alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
(Fonte: Documento nella sezione Focus Normativo del sito www.assonime.it - 17 settembre 2010)


2.3. Il nuovo Codice del Processo Amministrativo - Riflessi sul pubblico impiego

Come è noto, le controversie relative al rapporto di pubblico impiego, con l'entrata in vigore (16 settembre 2010) del D. Lgs. n. 104/2010, sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione.
Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), la giurisdizione amministrativa veniva, infatti, relegata in due ambiti residuali:
- le controversie in materia di procedure concorsuli per l'assunzione di dipendenti nella Pubblica Amministrazione;
- le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 3 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, ivi compresi quelli attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
In particolare, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo alcune categorie di lavoratori esclusi dal processo di privatizzazione: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari; personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garanti; personale della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale.

L'art. 133 del Codice del processo amministrativo, rubricato "Materie di giurisdizione esclusiva", si preoccupa, per la prima volta, di riunire in un unico articolo tutte le vigenti ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
La lettera i) dell'art. 133, tra le altre, prevede "le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico".
L'art. 13 del nuovo Codice detta l'ultima disposizione espressamente riferita al pubblico impiego.
Il comma 2 stabilisce, infatti, che "Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede del servizio".


3. 23 NOVEMBRE 2011 - Pubblicato decreto correttivo ed integrativo al D. Lgs. n. 104/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69"
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il decreto, che entra in vigore l' 8 dicembre 2011, tiene conto dei rilievi sollevati dagli operatori del settore durante il primo periodo di applicazione del Codice.
Considerato che si tratta di un testo correttivo delle disposizioni di altro precedente testo legislativo, l'intero apporto innovativo si distribuisce in un solo articolo, seguito da un secondo articolo che si propone di operare un coordinamento con legge n. 127 del 15 maggio 1997(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
Il nuovo decreto prevede, tra l’altro, un inasprimento delle spese legali per chi intenti una lite temeraria. Secondo le nuove disposizioni, infatti, chi intenta una causa la cui decisione è «fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati» è condannato d’ufficio dal giudice al pagamento di una sanzione di importo non inferiore al doppio del contributo unificato e non superiore nel massimo al quintuplo.
La nuova disposizione è destinata a sostituire l’attuale previsione di cui al comma 2, dell’art. 26, del D.Lgs. n. 104/2010 secondo cui «il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati».


4. 18 SETTEMBRE 2012 - Pubblicato il secondo decreto correttivo del D. Lgs. n. 104/2010

Con il decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2012, sono state apportate importanti novità al D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
L’obiettivo della manovra è quello di accelerare i tempi del processo e migliorare la funzionalità di diversi istituti processuali.
In particolare le novità, che entreranno in vigore dal 3 ottobre 2012, riguardano:
1. competenza territoriale;
2. sinteticità degli atti;
3. procedure telematiche
.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 6 dicembre 1971, n. 1034: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

. Legge 21 luglio 2000, n. 205: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 44.

. D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104: Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 – In vigore dal 30 aprile 2011).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 104/2010 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

. D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.



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Pubblicato su: 2010-07-01 (3498 letture)

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